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Le figure necessarie per progettare la sicurezza nei cantieri

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Le figure disciplinate dal D.Lgs.81/08 : obblighi e funzioni principali per garantire la sicurezza nei cantieri

A ragione sono considerati tra i luoghi di lavoro più pericolosi, dove il rischio di incidenti ed infortuni anche mortali è molto elevato, i cantieri necessitano di una progettazione del sistema sicurezza e prevenzione senza pari.

Progettare la sicurezza nei cantieri vuol dire in concreto ridurre al minimo, eliminare dove possibile, i rischi connessi alle quotidiane attività svolte sul lavoro. Il problema è che nei cantieri (si pensi ai cantieri civili e industriali) le attività lavorative sono molto numerose, con l’impiego di macchinari e strumenti rischiosi ma comunque necessari (si pensi a titolo di esempio ai ponteggi).

E’ evidente la necessità di progettare un adeguato sistema di prevenzione dei rischi che possa evitare vere e proprie carneficine. A tal riguardo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.81/08) noto anche come Decreto Sicurezza, introduce e disciplina alcune figure necessarie per progettare e mantenere efficiente la sicurezza nei cantieri.

Tralasciando la già complessa normativa che riguarda la sicurezza sul lavoro nell’insieme, percui spesso si rende necessario ricorrere alla consulenza di un esperto qualificato, in questo articolo si analizzeranno i compiti, gli obblighi e le funzioni delle principali figure coinvolte.

IL COMMITTENTE. E’ il soggetto per conto del quale si deve realizzare l’opera che appunto richiede l’apertura di un cantiere. È la persona fisica leggittimata alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Il Committente può essere pubblico o privato. Nel caso di lavori a commessa pubblica, il committente è identificato nell’Ente che ha il potere di emettere il bando di gara o la spesa. Egli può delegare ad altri molte funzioni e responsabilità, ma rimane sempre obbligato alla verifica e applicazione del piano per la sicurezza e del coordinamento. Le principali mansioni sono :

  • Valutare l’entità e la tipologia del cantiere e verificare la necessità o meno del coordinatore della sicurezza;
  • Nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
  • Individuare le diverse fasi di lavoro in cantiere e coordinarle;
  • Nominare il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (al momento dell’avvio dei lavori).

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA. È il professionista incaricato di valutare già in fase di progettazione che l’opera possa realizzarsi installando un cantiere idoneo a tutte le norme di sicurezza. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l’adozione di accorgimenti opportuni a rendere l’opera “sicura”. La legge prevede un coordinatore in fase di progettazione (CSP) ed uno in fase di esecuzione dei lavori (CSE). Tra le principali mansioni:

  • Pianificare le fasi del lavoro con il committente e progettista;
  • Verificare l’effettiva applicazione delle determine assunte per la sicurezza nei cantieri;
  • Segnalare al committente eventuali inadempienze da parte delle imprese coinvolte;
  • Ordinare la sospensione dei lavori ni caso di pericolo grave e imminente

IL DATORE DI LAVORO È il responsabile dell’impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione dell’opera. Su di lui grava principalmen te l’obbligo di garantire l’integrità fisica dei lavoratori. Non ha compiti e funzioni specifiche in ambito di progettazione della sicurezza nei cantieri, ma deve mantenere il cantiere in condizioni di ordine e salubrità, verificare le condizioni di movimentazione dei materiali, controllare la manutenzione dei macchinari e impianti prima e dopo dell’entrata in servizio, localizzare e confinare i materiali e le sostanze pericolose. Oltre a quelli già elencati i principali obblighi del datore di lavoro sono:

  • Stendere il programma attuativo di Prevenzione e Protezione;
  • Nominare le figure necessarie alla sicurezza (RSPP, ASPP, medico competente e addetti alle emergenze);
  • Provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori;
  • Fornire ai lavoratori i mezzi di protezione adeguati;
  • Verificare l’idoneità tecnica delle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi;
  • Cooperare con i coordinatori e con il committente

MEDICO COMPETENTE. Il medico nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Dispone accertamenti preventivi volti alla valutazione dell’idoneità alla mansione specifica dei lavoratori e accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute. Redige inoltre una cartella sanitaria personale per ogni lavoratore, che aggiorna in funzione del loro stato di salute. La sorveglianza sanitaria e’ obbligatoria in tutti i cantieri edili.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). forse tra le figure più importanti e utili per mantenere la sicurezza nei cantieri civili e industriali, e’ la persona incaricata dal datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza. La sua nomina spetta al datore di lavoro che può decidere di scegliere un professionista esterno, un lavoratore con le previste competenze tecniche e professionali, oppure delegarsi egli stesso (ma solo nei casi previsti dalla normativa). Le principali funzioni del RSPP sono :

  • Individuare i rischi in cantiere e le soluzioni per eliminarlio arginarli;
  • Elaborare e prepara i piani formativi per il personale;
  • Partecipare alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Coordinare le attività aziendali per la sicurezza e prevenzione;
  • Aggiornare costantemente le attività di prevenzione;
  • Informare i lavoratori sui rischi potenziali presenti, misure e procedure di sicurezza (l’obbligo di informazione ricade su di lui)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. È il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. Viene eletto dai lavoratori con un’apposita assemblea aziendale (RLS). Questa figura può essere individuata anche in ambito territoriale (RLST). Deve ricevere una adeguata formazione e seguire uno specifi co corso presso l’Organismo Paritetico, che rilascerà un attestato di avvenuta formazione.

Va subito chiarito che il RLS è esente da responsabilità sanzionabili e non può subire alcun pregiudizio nell’espletamento delle sue funzioni. Ha libertà di accesso al registro degli infortuni e al DVR (documento di valutazione dei rischi), formula osservazioni e consigli circa la procedure di sicurezza in cantiere da adottare, svolge consultazioni tra operai e lavoratori sulle procedure adottate e sulle attrezzature di prevenzione.

ADDETTI ALLE EMERGENZE. Sono i lavoratori incaricati dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione e della gestione delle emergenze in cantiere e in azienda. Gli addetti alle emergenze intervengono direttamente nei casi di pericolo grave ed immediato sul cantiere. Per la particolare importanza delle loro funzioni gli addetti alle emergenze devono essere formati e disporre di attrezzature adeguate.

Da specificare che è obbligo del datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) prevedere le procedure di emergenza : salvataggio, pronto soccorso, evacuazione locali, norme antincendio.