I controlli nel cantiere: l’alta vigilanza del Coordinatore alla sicurezza e il controllo momento per momento dell’impresa affidataria.
Il decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disciplina alcune figure chiavi nell’ambito della sicurezza dei cantieri civili e industriali.
Tra questi vi è il coordinatore della sicurezza del cantiere, che deve essere distinto in due differenti fasi: la fase di progettazione, e quella di realizzazione dell’opera. La normativa prevede che la stessa persona possa ricoprire i due incarichi. I compiti assegnati al coordinatore per la sicurezza nei cantieri si trovano all’interno dell’articolo 92 del d.lgs 81/08 ma vengono trasfusi dal d.lgs 494/96 che a sua volta ha messo in attuazione la direttiva 92/57/CEE.
Per come disciplinato dal citato articolo 92, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori deve:
- verificare la regolare applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e coordinarlo con il PSC;
- organizzare la cooperazione tra datore di lavoro, ditte operanti e lavoratori autonomi impiegati nel cantiere;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
- segnalare al committente le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96, 97, proponendo la sospensione dei lavori l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
Dall’elenco sopra esposto viene fuori quel fondamentale ruolo del coordinatore sicurezza cantieri in fase di esecuzione definito di alta vigilanza, riguardante cioè la generale configurazione delle attività all’interno di un cantiere. Il coordinatore della sicurezza ha l’obbligo di verificare il corretto coordinamento tra le diverse figure che operano dentro il cantiere.
Egli non è responsabile delle mancate verifiche momento per momento, cioè di quelle verifiche che vanno fatte rispetto alle singole lavorazioni in cantiere, e che invece spettano ad figure necessarie. Questo aspetto della normativa è stato chiarito meglio da una sentenza della Corte di Cassazione numero 41820/2015 che ha assolto un coordinatore in fase di esecuzione per alcune violazioni riscontrate da una verifica all’interno del cantiere.
Le violazioni in oggetto facevano riferimento a situazioni specifiche quali cavi elettrici scoperti, buche senza copertura, lavori in prossimità delle passerelle, e mancata copertura del vano ascensore. Tutte situazioni di pericolo grave che all’interno di un cantiere non devono mai verificarsi. Il numero di addetti e dei macchinari impiegati, aumenta in maniera esponenziale il rischio di incidenti anche gravi. La corte ha ritenuto di assolvere il coordinatore accusato di mancata vigilanza, in virtù del fatto che quella vigilanza specifica era imputabile ad altri soggetti e non già al coordinatore della sicurezza nei cantieri che ricopre un ruolo di vigilanza generica e di coordinamento tra le parti.
Non va dimenticato infine che il legislatore ha introdotto anche la figura dell’impresa affidataria, proprio per aumentare il livello di sicurezza all’interno dei cantieri, per mezzo di un soggetto deputato a controlli più stringenti e contingenti (detti appunto momento per momento).
L’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.